Scarica il regolamento per la distribuzione delle acque.
PREMESSE
Il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento di Udine provvede, tra le molteplici attività istituzionali,
alla distribuzione, nell'ambito del proprio comprensorio, dell'acqua a fini irrigui.
Questo avviene con il metodo a scorrimento superficiale su aree denominate “Comizi irrigui”
e con il metodo ad aspersione su aree denominate “Comprensori pluvirrigui”.
Il servizio irriguo è effettuato dal Consorzio attraverso un complesso sistema di infrastrutture
costituito da canali a cielo aperto, reti tubate, chiuse e manufatti in genere, opere di
regolazione, impianti di sollevamento.
Tale sistema viene alimentato dal Fiume Tagliamento attraverso la presa di Ospedaletto
e la derivazione della roggia di Carpacco, dal Fiume Ledra attraverso il nodo idraulico di
Andreuzza, dal Torrente Torre attraverso la presa di Zompitta, nonché dalla falda freatica
mediante attingimento da pozzi.
Il servizio irriguo è gestito dal Consorzio in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza
idraulica nelle proprie reti di distribuzione in relazione alle necessità operative connesse
alla realizzazione di interventi di manutenzione delle infrastrutture straordinari e/o d'urgenza.
Le manovre inerenti la movimentazione di paratoie e l'attivazione di impianti di competenza
consorziale per la regolazione delle quote idrometriche e dei flussi finalizzati a garantire
idonee portate all'utenza sono effettuate esclusivamente dal personale consortile, allo
scopo specificatamente incaricato.
PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI
Il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento nella gestione delle risorse idriche si ispira ai
principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, oltre a quelli
di equità e proporzionalità, solidarietà e mutualità.
Con la regolazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i
seguenti obiettivi:
- soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi
generali sopra sanciti;
- razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle
diverse fonti di approvvigionamento (Fiume Tagliamento, Fiume Ledra,
Torrente Torre, prelievi da falda, riutilizzo di acque reflue);
- ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi
energetici, razionalizzare l'uso delle infrastrutture e accrescere l'efficienza
del personale impegnato nel servizio;
- favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione
e di risparmio delle risorse idriche;
- soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e
compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni
di legge in materia di usi plurimi delle acque.
AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE
Il presente Regolamento disciplina la adduzione e la distribuzione dell'acqua nel comprensorio
consortile, nonché l'esercizio irriguo sui terreni inseriti al catasto consortile.
E' facoltà del Consorzio procedere all'irrigazione anche a favore di terreni non iscritti nel
catasto irriguo, senza pregiudicare il normale esercizio dell'attività irrigua.
Al Regolamento sono allegate le “Norme disciplinari e sanzioni” che hanno lo scopo di
rendere operativo il Regolamento stesso.
Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento irriguo verranno effettuate con
delibera del Consiglio dei Delegati, secondo quanto previsto dallo Statuto Consortile.
IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO
Art. 1
L'irrigazione dei terreni col sistema “a scorrimento superficiale” avviene su aree denominate
“Comizi irrigui”.
Questi sono dotati di una rete di distribuzione irrigua costituita da canali rivestiti in calcestruzzo,
canalette prefabbricate o canali in terra, a servizio di tutti i terreni ed alimentata
da acque provenienti o da canali principali, mediante idonee derivazioni dotate di misuratore
idrometrico, o da pozzi freatici.
La superficie media del Comizio è di 100 Ha.
Art. 2
L'irrigazione a scorrimento viene esercitata sui terreni inseriti nel catasto irriguo consortile
a partire dal 1° Giugno e cessa il 31 Agosto di ogni anno.
Sulla base dell'andamento meteorologico, il Direttore del Consorzio, d'intesa con il
Presidente, potrà anticipare o posticipare le date sopra indicate, ovvero sospendere la
distribuzione irrigua, in relazione alle necessità conseguenti a significativi eventi atmosferici,
dandone adeguata e tempestiva informazione agli utenti.
Art. 3
Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici
e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di irrigazione il
cui turno è di 10 giorni.
In via sperimentale ed in base alle richieste dei consorziati del relativo comizio, sarà possibile,
previa verifica della fattibilità tecnica, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.
Nello stabilire gli orari di distribuzione dell'acqua si tiene conto degli eventuali tempi di
percorrenza e di coda, che saranno detratti dai tempi di utenza degli interessati.
Art. 4
Il Consorzio provvederà alla definizione del “quadro orario” delle utenze, con l'indicazione
dei turni di adacquamento, che potrà essere consultato presso la sede consortile.
La validità è di anni 6 con uno spostamento di orario di 6 ore ogni 2 anni.
Ogni 6 anni il “Quadro orario” viene rifatto tenendo conto delle volture catastali, dei frazionamenti,
nonché delle intromissioni ed estromissioni e passaggi di categoria.
Vengono prese in considerazione proposte che possono rendere l'orario di irrigazione il
più possibile aderente alle richieste dei consorziati, al fine soprattutto di razionalizzare e
migliorare il servizio irriguo.
L'esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24.
Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate entro l'anno precedente
alla scadenza dell'orario.
Art. 5
A ciascun consorziato viene consegnata una “Scheda orario” in cui sono indicati:
- nominativi della ditta consorziata e relativo indirizzo
- denominazione del Comizio
- comune, foglio e mappale di ogni singolo appezzamento
- superficie del terreno
- durata dell'orario
- indicazione della giornata, dell'ora e minuto di inizio del turno irriguo
- indicazione della giornata, dell'ora e minuto di fine del turno irriguo.
I turni devono essere assolutamente rispettati.
La scheda orario potrà essere ristampata a richiesta del consorziato che l'avesse smarrita.
La ristampa è a titolo oneroso in base a quanto verrà stabilito dalla Deputazione
Amministrativa.
Art. 6
La consegna della dotazione irrigua ad ogni proprietà avverrà in uno o più punti detti “bocche
di consegna” o “manufatti di distribuzione”.
I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da
irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro
stessi o da personale idoneo da essi incaricato.
Il giorno in cui inizia l'irrigazione, i consorziati saranno tenuti a provvedere che le paratoie,
in perfetta manutenzione e tenuta, siano collocate nei blocchetti di loro spettanza.
Art. 7
L'inizio dell'irrigazione sul fondo del consorziato attraverso l'apertura della bocca di consegna
deve essere quello riportato nell'orario.
Al termine del proprio orario ogni consorziato deve provvedere a chiudere la bocca della
propria derivazione.
Ogni consorziato, nell'ambito del proprio comizio irriguo, avrà il diritto/dovere, durante il
proprio orario, di vigilare affinché non avvengano fughe o sottrazioni d'acqua.
Dovranno essere segnalate con tempestività al personale di campagna disfunzioni dell'esercizio
irriguo.
Durante il proprio turno d'irrigazione, il consorziato è responsabile del regolare deflusso
dell'acqua nei propri terreni.
Il consorziato risponderà, per quanto sopra, di eventuali danni provocati a immobili, cose
ed a terzi in genere, rimanendo il Consorzio sollevato da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 8
E' fatto divieto ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell'acqua nei canali consorziali
o farla tracimare dagli argini.
In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma il soggetto inadempiente
sarà responsabile dei danni conseguenti.
Art. 9
Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del
Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti
e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.
Art. 10
Il consorziato dovrà prelevare l'acqua solo ed esclusivamente durante l'orario a lui assegnato.
Qualora non usufruisse dell'acqua durante il proprio turno irriguo non potrà farne uso
diverso o cederla a terzi, in quanto l'acqua non utilizzata sarà gestita unicamente dal personale
di campagna che dovrà essere avvisato tempestivamente (almeno 48 ore prima).
Qualsiasi violazione al presente articolo comporta una diretta responsabilità del consorziato
inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti che indiretti conseguenti, rimanendo
il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità in merito a danni ad
immobili, cose ed a terzi.
Art. 11
Il consorziato che non utilizza l'acqua durante il proprio turno sul fondo riportato nell'orario,
non avrà diritto all'irrigazione su tale fondo prima del turno successivo.
In nessun caso, comunque, il consorziato potrà distribuire l'acqua su terreni diversi da
quello riportato nella scheda orario.
Art. 12
Al fine di un più razionale ed economico uso dell'acqua, in presenza di piovosità consistenti,
il Direttore del Consorzio, di intesa con il Presidente, potrà disporre la sospensione
dell'irrigazione, in particolare, nei comizi serviti da impianti di sollevamento.
Art. 13
Nel caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua dovuta a qualsiasi causa, le mancate
irrigazioni verranno, per quanto possibile, compensate mediante orario provvisorio
redatto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile fra i consorziati
interessati.
Per detta interruzione i consorziati non avranno in nessun caso diritto ad indennizzi.
Art. 14
Il Consorzio si riserva, qualora si verifichino restrizioni della disponibilità idrica determinate
da qualsiasi causa, di modificare i turni di irrigazione.
In tali casi il consorziato dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate
con carattere d'urgenza.
In questi casi il Consorzio adotterà delle opportune misure per la gestione della crisi idrica
intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all'emergenza.
Se necessario si provvederà alla riduzione delle quantità di acqua o alla sospensione dell'erogazione.
Verranno individuate prioritariamente le colture per le quali si prefigurino condizioni di
maggiore sofferenza idrica.
In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono assunti dal Direttore del Consorzio, di
intesa con il Presidente.
Art. 15
E' facoltà di ogni consorziato chiedere al personale di campagna modifiche all'orario irriguo
trasferendo l'irrigazione dello stesso periodo da un fondo ad altro fondo limitrofo,
sempre però nell'ambito dei terreni iscritti nel catasto irriguo.
Le richieste potranno essere accolte purché siano tecnicamente attuabili e non pregiudichino
i diritti di altri consorziati.
Art. 16
Tutti i consorziati sono tenuti a consentire l'accesso ai propri fondi ai dipendenti del
Consorzio e persone dallo stesso autorizzate, ai loro mezzi meccanici, ogni qualvolta ciò
sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni alle opere, impianti e manufatti
idraulici, accertamenti o ispezioni tecniche in genere.
Art. 17
E' facoltà del Consorzio concedere acqua suppletiva (oltre alla dotazione normale) e straordinaria
(per i terreni non iscritti al catasto irriguo), nel limite consentito dalla disponibilità
delle risorse.
L'autorizzazione all'irrigazione suppletiva o straordinaria sarà accordata, qualora sia tecnicamente
possibile, compatibilmente con la gestione delle infrastrutture.
I prelievi di acqua potranno essere revocati in qualsiasi momento. Il personale del
Consorzio avvertirà tempestivamente il consorziato per la sospensione del prelievo d'acqua.
Il consorziato/utente dovrà essere reperibile in ogni momento mediante telefono
fisso o cellulare. Il tempo per ottemperare alla richiesta di revoca sarà di 20 minuti.
Art. 18
Le domande di intromissioni ed estromissioni, ed in genere tutte le domande che comportino
modifiche al piano di erogazione normale, dovranno pervenire agli uffici consortili
entro il 30 settembre di ogni anno.
Le domande per la richiesta di acqua straordinaria e/o relativo orario dovranno pervenire
agli uffici consortili entro il 31 marzo di ogni anno.
IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE
Art. 19
L'irrigazione dei terreni col sistema “ad aspersione” avviene su aree denominate
“Comprensori pluvirrigui”.
Questi sono dotati di una rete di distribuzione costituita da condotte tubate in pressione e
pozzetti di derivazione al servizio dei fondi.
Elementi caratteristici di ogni comprensorio pluvirriguo sono:
- superficie complessiva
- fonte di approvvigionamento idrico (condotta a gravità, a rilancio, impianto di
sollevamento, impianto di pompaggio)
- grandezze di impianto (portata e prevalenza) e dimensioni della rete irrigua,
entrambe connesse alla dotazione specifica unitaria (espressa in l/s per ettaro)
- ruota irrigua (decadale o settimanale)
- durata della turnazione
- settore irriguo, il cui numero e superficie sono determinati dal turno, dalla ruota
irrigua e dalla dotazione specifica unitaria.
Art. 20
L'irrigazione a pioggia, viene fatta sui terreni e nei tempi previsti dall'art. 2 del presente
regolamento.
Art. 21
A tutti i settori irrigui in cui è suddiviso ogni comprensorio pluvirriguo è attribuito un “modulo
irriguo” corrispondente alla portata d'acqua derivabile dai pozzetti irrigui, con attrezzature
proprie o consortili, alla pressione di impianto.
La portata complessiva di impianto è determinata, considerato che all'interno di ogni settore
l'esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24, come prodotto del modulo irriguo per il
numero di settori.
La superficie irrigata per ogni turno, in ciascun settore, è quella sottesa dal modulo irriguo
di impianto.
Ogni consorziato con le proprie attrezzature deve rispettare gli elementi caratteristici del
modulo irriguo (portata e prevalenza) di ciascuno comprensorio pluvirriguo.
E' fatto divieto di impiegare attrezzature proprie in cui il prelievo degli irrigatori non soddisfi
le condizioni di portata e prevalenza imposte.
Ogni impianto aziendale dovrà essere preventivamente autorizzato dall' Ufficio
Consortile.
Art. 22
L'acqua in pressione viene consegnata al consorziato tramite gli idranti di consegna i quali possono
anche non ricadere sul fondo interessato all'irrigazione ma a confine o sul fondo limitrofo.
In tali casi i consorziati hanno l'obbligo di consentire il passaggio a terzi sui propri fondi ai
fini dell'esercizio irriguo e la eventuale posa di attrezzature irrigue per l'allacciamento
all'idrante di consegna.
Il consorziato deve posizionare tali attrezzature in modo da non arrecare danno alle lavorazioni
e ai raccolti delle proprietà attraversate.
Art. 23
Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici
e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di irrigazione il
cui turno è specifico per ogni comprensorio pluvirriguo.
In base alle richieste dei consorziati sarà possibile, previa verifica della fattibilità tecnica,
articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.
In ogni caso per culture specializzate e/o per esigenze particolari è possibile articolare
l'orario già assegnato secondo modalità diverse e tali da soddisfare, nei limiti della fattibilità
tecnica, la richiesta del consorziato.
Art. 24
Ad ogni consorziato viene consegnata la scheda personale in cui sono indicati i turni e gli
orari di competenza e tutte le informazioni relative al comprensorio pluvirriguo già indicate
all'art. 5 del presente regolamento.
Art. 25
I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da
irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro
stessi o da personale idoneo da essi incaricato.
Il giorno in cui ha inizio l'irrigazione i consorziati sono tenuti a verificare la chiusura delle
proprie attrezzature di impianto.
Il consorziato, inoltre, deve assicurare l'assenza di dispersioni d'acqua dalle proprie
attrezzature ed il prelievo della quantità d'acqua corrispondente al modulo irriguo di competenza.
Art. 26
E' fatto divieto modificare in qualsiasi modo il deflusso dell'acqua nelle tubazioni consorziali.
Pertanto non possono essere esercitate manovre sugli organi di sezionamento delle
tubazioni principali della rete.
E' fatto divieto manomettere in qualunque modo la funzionalità della rete del comprensorio
pluvirriguo intervenendo sugli organi di intercettazione, derivazione, scarico.
Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale consortile allo
scopo specificatamente incaricato.
Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del
Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti
e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.
Art. 27
Al di fuori del periodo della stagione irrigua, da 1° Giugno al 31 Agosto, possono essere
soddisfatte richieste specifiche di utilizzo dell'acqua irrigua per pratiche connesse alle attività
colturali .
Tali richieste dovranno pervenire al Consorzio con tempestività al fine di verificare la possibilità
di soddisfare le richieste stesse compatibilmente con le esigenze di impianto e con
la disponibilità idrica.
Nel caso in cui tali richieste abbiano carattere occasionale i relativi costi di esercizio verranno
valutati ed addebitati secondo quanto verrà stabilito con delibera della Deputazione
Amministrativa.
Nel caso in cui tali richieste vengano esercitate da consorziati dotati di impianti già interessati
da approvvigionamenti idrici indipendenti e già autorizzati, le relative modalità e
costi di esercizio saranno oggetto di convenzione che verrà approvata con delibera della
Deputazione Amministrativa.
Art. 28
Per quanto riguarda i terreni irrigati ad aspersione valgono integralmente gli articoli 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento.
NORME DISCIPLINARI E SANZIONI
Art. 29
Per tutti i canali, condotti, manufatti ed ogni altra opera consorziale, esistenti su aree di
pertinenza consorziale o su opere gravate soltanto da servitù d'acquedotto, è vietato qualunque
fatto od opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni,
la resistenza e la convenienza dell'uso a cui sono destinati i condotti, gli argini, le ripe, le
scarpate o banchine e le loro accessioni, nonché i manufatti ed ogni opera relativa.
Trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368.
Art. 30
Nei canali consorziali è espressamente vietato:
a) nuotare o bagnarsi;
b) derivare acqua con qualsiasi mezzo, se non autorizzati;
c) gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
d) depositare od asportare materiali;
e) alterare con qualsiasi mezzo il livello dell'acqua;
f) manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
g) chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo il libero passaggio
al personale consorziale o persone espressamente delegate, lungo le
banchine dei canali e lungo i condotti consorziali;
h) scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali, se non autoriz -
zati.
Art. 31
I responsabili di danneggiamento delle opere consorziali in genere sono obbligati al risarcimento
delle spese di riparazioni e degli eventuali danni derivanti a terzi.
Art. 32
I consorziati sono ritenuti responsabili della buona conservazione degli idranti e dei relativi
pozzetti, delle bocche di consegna e di tutti gli altri accessori o manufatti ubicati nel
proprio fondo.
Eventuali danni dovuti, in particolare ad urti di macchine operatrici agricole, saranno direttamente
addebitati al consorziato interessato al fondo.
Art. 33
Eventuali canali privati o condotte interrate private dovranno essere mantenute ed espurgate
dai consorziati/utente interessati.
Art. 34
E' vietato prelevare l'acqua dai canali o condotte consortili qualora non si abbia titolo per
irrigare e comunque senza il preventivo provvedimento autorizzatorio da parte dell' amministrazione
consortile.
Coloro ai quali viene consentito l'attingimento dell'acqua da canali o condotte consortili
sono obbligati ad osservare le norme dello statuto, le disposizioni contenute nel presente
regolamento, nonché gli specifici provvedimenti assunti dall'amministrazione consortile,
fermi rimanendo gli obblighi di legge.
Art. 35
Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di non concedere
l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti forma-
li in caso di canali e/o terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione
ovvero per qualsiasi altra ragione che possa essere causa di eccessivi consumi di
acqua .
Art. 36
Gli attingimenti mediante appostamenti mobili, siano essi sifoni, pompe o altri sistemi
potranno avvenire solo se preventivamente autorizzati dal personale competente; i prelievi
d'acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti
consorziali e posizionati in modo tale da consentire l'accesso ai manufatti e gli argini
dei canali.
Art. 37
E' proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità
dei manufatti consorziali, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o soltanto asservite
ai medesimi e delle relative apparecchiature. Resta perciò espressamente vietata:
- l'esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili e/o di
opere e azioni che comportino un impedimento al flusso delle acque e/o
un innalzamento delle quote idrometriche;
- la collocazione di piante che in qualsiasi modo possono recar danno agli
impianti;
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione
delle acque consorziali;
- il mancato rispetto, comunque, delle norme sanitarie ed idrauliche in proposito.
Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto o colpa
o dolo dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti leggi.
Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del
Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti,
negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare nocumento alla
migliore ufficiosità della rete medesima.
Art. 38
Il consorziato nonché l'utente è tenuto:
a) ad eseguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione ed
adattamento dei canali e terreni irrigui, in caso di recidiva o di persistente
rifiuto, il Consorzio potrà far eseguire d'ufficio le opere necessarie, ponendo
le spese a ruolo, a carico del trasgressore;
b) ad osservare le disposizioni dell'Amministrazione relative alla condotta,
distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto di impedirne
o ritardarne l'esecuzione conseguente;
c) a non alterare in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli
alvei, le sponde dei canali principali, secondari, e di scarico ed in genere
ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l'irrigazione, lo
scolo e a non manomettere le paratoie di regolazione ;
d) a non sottrarre o derivare, a profitto proprio o di altri, acque vive o di scarico
defluenti lungo i canali consorziali o le canalette adacquatrici private;
e) a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione
d'acqua a danno del Consorzio o degli utenti;
f) a non violare in qualunque modo le disposizioni del presente
Regolamento.
In ogni caso, qualsiasi atto doloso o colposo commesso dal consorziato o dall'utente che
cagioni danno al Consorzio stesso od a terzi, avrà come conseguenza il risarcimento del
danno arrecato.
Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d'acqua.
In caso di azione penale, il Consorzio potrà costituirsi parte civile, qualora non sia stato risarcito dai
danni.
Art. 39
Nei comprensori irrigati è fatto divieto assoluto:
- di utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza, salvo espressa
autorizzazione;
- di impiegare irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero, eroghino
una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare il boccaglio degli irrigatori per aumentare la portata di erogazione;
- di rilancio d'acqua con apparecchiature semoventi aventi portata superiore
a quella di competenza;
- di utilizzare comunque l'acqua a scorrimento nei comprensori irrigati per
aspersione;
- di utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo, salvo espressa
autorizzazione;
- di utilizzare ali piovane fuori dall'ambito territoriale del comprensorio di
competenza;
- di negare il passaggio dell'ala piovana e dei relativi operatori attraverso il
proprio fondo, a favore di utenti che non abbiano idranti di presa nel loro
fondo o quando questi siano eccessivamente lontani rispetto al terreno da
servire;
- di impiegare il materiale mobile di proprietà del Consorzio senza l'osser -
vanza delle comuni regole di ordinaria diligenza atte ad una buona conservazione
del materiale stesso.
- di arare le strade di riordino fondiario compromettendo l'esercizio irriguo.
Gli atti e i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti
degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento
di un rimborso spese che, per la parte relativa agli oneri di vigilanza ed accertamento
viene determinato dalla Deputazione Amministrativa con apposito provvedimento.
Ogni consorziato/utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo e/o a
favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi famigliari
o da terzi comunque da lui dipendenti o aventi con lui rapporti inerenti al fondo.
Le violazioni ai divieti sopraindicati, qualora accertate da agenti consorziali attraverso la
redazione di un apposito verbale, costituiscono infrazione amministrativa da inviare all'autorità
competente. Si provvederà quindi ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria
che verrà riscossa dal Consorzio. Qualora le violazioni configurino illeciti penali, il
Consorzio di bonifica provvederà a farne denuncia all' Autorità giudiziaria.
Art. 40
Il consorziato e comunque l'utente sarà responsabile di ogni danno arrecato al Consorzio,
o ai consorziati o a terzi, per la mancata osservanza del presente regolamento, o comunque
delle disposizioni impartite dagli uffici del Consorzio.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del
Codice Civile, quelle del R. D. 8 maggio 1904 n° 368, quelle del R.D. 25 luglio 1904 n°
523, quelle sulla bonifica integrale di cui al R. D. 13.02.1933 n° 215, la legge 24 novembre
1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni,
leggi e regolamenti in quanto applicabili.
